C.I.C. Collegio Italiano dei Chirurghi

Il C.I.C.

Il C.I.C.       

Il Regolamento del Collegio Italiano dei Chirurghi

Il Regolamento del Collegio Italiano dei Chirurghi - Aggiornato al 19 giugno 2017

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Regolamento C.I.C.


Il presente Regolamento è stato approvato, all’unanimità, nell’Assemblea del Consiglio Nazionale tenutasi in Roma il 28 Giugno 2013.
Le modifiche successive al testo sono state apportate ed approvate dal C.D. del 30 Novembre 2015.


Ambito di Applicazione



Articolo 1 / Ordinamento

1.   Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l’organizzazione, il funzionamento e l’attività del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Il Regolamento, come da Art. 9 dello Statuto, è approvato dal C.D. e da questo sottoposto, autonomamente, alle modifiche attuative che si rendono necessarie, nel rispetto delle norme statutarie.



Soci



Articolo 2 / Requisiti

1.   In applicazione dell’Art. 3 dello Statuto, possono diventare Soci del Collegio Italiano dei Chirurghi le Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale.

Articolo 3 / Ammissione

1.   La domanda di ammissione al C.I.C. deve essere corredata da idonea certificazione e firmata dal Legale Rappresentante della Società richiedente.

2.   L’ammissione di una Società od Associazione deve essere accettata da parte del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). L’accettazione della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di vista operativo, sarà ratificata successivamente dal C.N. a maggioranza semplice.
Le medesime norme valgono per l’affiliazione.

Articolo 4 / Quota Sociale

1.   A norma dell’art. 5 dello Statuto, le Società od Associazioni associate al CIC sono tenute al pagamento della quota sociale annuale anticipata, proporzionalmente al numero degli Iscritti alle singole Società od Associazioni. La quota sociale versata consente l’attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e delle votazioni o delle elezioni in questo ambito effettuate, secondo lo schema seguente:

  •   € 500,00 per Società od Associazioni che abbiano meno di 500 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (1 voto)

  •   € 1.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 501 a 1000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (2 voti)

  •   € 1.500,00 per Società od Associazioni che abbiano da 1001 a 2000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (3 voti)

  •   € 2.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 2001 a 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (4 voti)

  •   € 2.500,00 per Società od Associazioni che abbiano più di 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (5 voti).

Nell’ambito del Consiglio Direttivo, invece, il voto espresso è unitario, a prescindere dal numero degli iscritti.

2.   La quota annuale è decisa dal Consiglio Nazionale del C.I.C.

3.   Il Consiglio Direttivo, per esigenze di bilancio, può proporre la modifica della quota sociale. La delibera va assunta con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale ed ha effetto a decorrere dall’anno finanziario successivo.

4.   Ogni eventuale contributo, in misura fissa o percentuale, in situazioni straordinarie può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

5.   Gli organismi ed enti morali affiliati sono esentati dal pagamento della quota sociale (a fronte del mancato godimento del diritto di voto e dell’elettorato attivo e passivo)

Articolo 5 / Diritti

I Legali rappresentanti delle Società od Associazioni o i loro Delegati temporanei, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:

  •   prendere parte alle adunanze del Consiglio Nazionale ed esprimere il loro voto;

  •   prendere parte alle adunanze del Consiglio Direttivo ed esprimere il loro voto, se eletti;

  •   eleggere, secondo quanto previsto nell’Art.4 del Regolamento comma 1, il Vice Presidente (Presidente Designato), a maggioranza qualificata dei 2/3, e, a maggioranza semplice, i Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Membri della Commissione di Garanzia;

  •   rappresentare, con non più di 3 deleghe, altre Società od Associazioni aderenti al C.I.C. Nel Consiglio Direttivo, invece, non sono ammesse deleghe;

  •   partecipare gratuitamente ad eventuali lavori congressuali o Corsi di aggiornamento e ad ogni altra attività culturale e scientifica del Collegio;

  •   ricevere le eventuali pubblicazioni del Collegio.

Articolo 6 / Morosità

1.   I Rappresentanti legali o i loro Delegati temporanei di Società od Associazioni possono esercitare il diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota sociale, almeno fino all’anno solare precedente. Dopo due anni di morosità la Società od Associazione viene dichiarata decaduta con delibera del C.D.

2.   La Società od Associazione decaduta per morosità può essere successivamente riammessa per semplice delibera del C.D. previo pagamento di tutte le quote sociali insolute ovvero può presentare domanda di nuova ammissione secondo quanto stabilito dall’Art. 3 del Regolamento.

Articolo 7 / Revoca

1.   Il Consiglio Nazionale può revocare, per gravi motivi e su proposta del C.D., lo status di Socio ad una Società od Associazione.

1.   Sulla proposta di revoca il C.D. delibera con la maggioranza dei 2/3, previa istruttoria della Commissione di garanzia.



Organi



Articolo 8 / Consiglio Nazionale

1.   Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai Legali rappresentanti pro tempore delle singole Società od Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del Consiglio Direttivo delle rispettive Società. I Membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentanza nelle rispettive Società od Associazioni. Successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati od eletti.

2.   Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Nazionale, a norma dell’art. 5 dello Statuto, almeno una volta l’anno; il Consiglio Nazionale può essere convocato su proposta di almeno un quinto, calcolato secondo quanto disposto dall’Art. 4 comma 1 del Regolamento, delle Società od Associazioni rappresentate nel Collegio.

3.   La prima e la seconda convocazione del Consiglio Nazionale debbono essere effettuate mediante unico avviso, contenete l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo delle due adunanze e l’elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della prima convocazione.

4.   Un Rappresentante del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea da altro Membro del Consiglio Direttivo della Società od Associazione di appartenenza, mediante delega scritta.

5.   Il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente designato), il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione di garanzia secondo le modalità previste nell’Art.5 del Regolamento.

6.   Il Consiglio Nazionale elegge ogni due anni otto Consiglieri scelti tra i Candidati designati dalle Società afferenti al Collegio, secondo le modalità previste nell’Art.5 del presente Regolamento.

7.   Sono eletti componenti del Consiglio Direttivo gli otto Membri del Consiglio Nazionale, che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una diversa specialità.

8.   I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare candidature per l’elezione al Consiglio Direttivo, senza per questo vincolare la volontà sovrana del Consiglio Nazionale.

9.   Il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione dei Garanti durano in carica due anni e non sono rieleggibili come rappresentanti della stessa Società.

10.   Il Vice Presidente (Presidente designato) del biennio precedente diventa Presidente del C.I.C. e dura in carica due anni. Non è rieleggibile come rappresentante della stessa Società.

11.   Il Consiglio Nazionale verifica ed approva la eventuale suddivisione delle Società aderenti al CIC in “Gruppi omogenei” (“cluster”) per affinità specialistica, per particolari ragioni di opportunità operativa in ambiti particolari e specifici, su proposta del C.D.

Articolo 9 / Consiglio Direttivo

1.   Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente (Presidente designato) e da 8 Consiglieri.

2.   Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri aventi diritto al voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello status di Socio del Collegio, e per le proposte di modifica della quota sociale, che devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale.

3.   Il C.D. approva e modifica il Regolamento attenendosi alle norme contenute nello Statuto.

4.   Il C.D., in caso di impedimento del Presidente, ne affida ad interim le funzioni al Vicepresidente (Presidente designato).

5.   In caso d’ impedimento del Segretario Generale o del Segretario Tesoriere il C.D. ne affida ad interim le funzioni ad un Consigliere.

6.   Il C.D. attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, assume tutte le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Il C.D. adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e dell’immagine del Collegio.

7.   È Membro di diritto del C.D. il Past President, con diritto di voto.

8.   Per particolari ragioni di opportunità operativa, il C.D. può proporre ed organizzare la suddivisione delle Società aderenti al CIC in “Gruppi omogenei” (“cluster”) per affinità specialistica, cui delegare la rappresentanza di area specialistica nell’ambito di contrattazioni o di studio di particolari problematiche. Il C.N. ratificherà tale organizzazione operativa nella prima riunione utile.

Articolo 10 / Presidente

1.   Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, ogni due anni, il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente designato), con criteri di alternanza universitaria-ospedaliero, secondo la modalità previste dall’Art. 5 del Regolamento. Alla scadenza del suo mandato di due anni, il Vice Presidente (Presidente designato) diventa Presidente per il successivo biennio. Il Presidente non è rieleggibile. Un Rappresentante della stessa Società non può essere rieletto Presidente se non dopo quattro mandati.
Solo in prima applicazione del presente Regolamento il C.N. eleggerà anche il Presidente con elezione diretta.

2.   Il Presidente rappresenta il Collegio come legale Rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Nazionale, è responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività societarie, firma i mandati di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli atti ufficiali.

3.   Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario Tesoriere.

4.   Il Presidente dispone il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni del C.D., da comunicare agli altri Membri, almeno una settimana prima della data fissata; convoca e presiede il Consiglio Nazionale al quale relaziona sullo stato e l’attività del Collegio, almeno una volta all’anno; presiede le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Nazionale.

Articolo 10 BIS / Presidente emerito

1.   Al termine del mandato al Past President può essere conferito il titolo di Presidente Emerito su proposta ed approvazione del consiglio direttivo.
Il Presidente Emerito può partecipare, su convocazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 11 / Ufficio di Presidenza

1.   L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, dal Vice-Presidente (Presidente designato), dal Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere. Esso viene convocato dal Presidente, quando necessario, per argomenti di gestione ordinaria e straordinaria. Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente ratificate dal

Articolo 12 / Segretario Generale

1.   A norma dell’art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, con alternanza universitaria ed ospedaliera rispetto al Presidente, un Segretario generale.

2.   Il Segretario Generale:

  •   collabora con il Presidente nella predisposizione dell’O.d.G. del C.D. e del C.N.;

  •   pone in esecuzione le delibere del C.D. e del C.N.;

  •   redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.N. e del C.D.

Articolo 13 / Segretario Tesoriere

1.   A norma dell’art. 9 dello Statuto il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri il Segretario Tesoriere.

2.   Il Segretario Tesoriere:

  •   vigila sulla contabilità della Società;

  •   provvede alla conservazione delle scritture contabili;

  •   compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale della Società che, previa controfirma dei Revisori dei conti, vanno approvati dal Consiglio Nazionale.

3.   Per l’espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi dell’opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti indicati dal C.D.

4.   Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, previa autorizzazione del C.D. Può, altresì, firmare gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 / Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 Membri effettivi e 1 supplente, eletti dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla ed approva i bilanci del Collegio Italiano dei Chirurghi.

Art. 15 / Commissione di Garanzia

La Commissione di garanzia, ispirata ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, è composta dal Past President del collegio, che la presiede e da due membri eletti tra i rappresentanti del consiglio nazionale.

La Commissione di Garanzia è deputata alle funzioni di esame, vigilanza e giudizio delle attività del Collegio, secondo l’art. 13 dello Statuto.



Patrimonio , Rinuncia e Scioglimento



Articolo 16 / Patrimonio

Il Patrimonio del CIC è costituito, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, esclusivamente dalle quote versate annualmente dalle singole Società o dalle Associazioni, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni o da proventi derivanti da prestazioni rese a terzi.

Art. 17 / Rinuncia o scioglimento del Collegio Italiano dei Chirurghi

La rinuncia di ciascuna Società od Associazione alla partecipazione al Collegio e lo scioglimento del Collegio sono possibili nel rispetto degli art. 15 e 16 dello Statuto.