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Società
- Il Regolamento del Collegio Italiano dei Chirurghi |
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AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1 - Ordinamento
1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare
compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie,
l’organizzazione, il funzionamento e l’attività del Collegio
Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Il Regolamento, come da Art. 9
dello Statuto, è approvato dal C.D. e da questo sottoposto,
autonomamente, alle modifiche attuative che si rendono necessarie,
nel rispetto delle norme statutarie. |
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SOCI
Articolo 2 – Requisiti
1. In applicazione dell’Art. 3 dello Statuto, possono
diventare Soci del Collegio Italiano dei Chirurghi le Società ed
Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale potranno essere
riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti
la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di
elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale. |
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Articolo 3 –
Ammissione |
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- La domanda di ammissione al C.I.C. deve
essere corredata da idonea certificazione e firmata dal Legale
Rappresentante della Società richiedente.
- L’ammissione di una Società od
Associazione deve essere accettata da parte del Consiglio
Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). L’accettazione
della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di
vista operativo, sarà ratificata successivamente dal C.N. a
maggioranza semplice.
Le medesime norme valgono per l’affiliazione.
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Articolo 4 – Quota
Sociale |
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- A norma dell’art. 5 dello Statuto, le
Società od Associazioni associate al CIC sono tenute al
pagamento della quota sociale annuale anticipata,
proporzionalmente al numero degli Iscritti alle singole Società
od Associazioni. La quota sociale versata consente
l’attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del
computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e
delle votazioni o delle elezioni in questo ambito effettuate,
secondo lo schema seguente:
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- € 500,00 per Società od Associazioni che abbiano meno di 500
Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (1 voto)
- € 1.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 501 a
1000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (2 voti)
- € 1.500,00 per Società od Associazioni che abbiano da 1001 a
2000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (3 voti)
- € 2.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 2001 a
4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (4 voti)
- € 2.500,00 per Società od Associazioni che abbiano più di
4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (5 voti).
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Nell’ambito del Consiglio
Direttivo, invece, il voto espresso è unitario, a prescindere dal
numero degli iscritti. |
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- La quota annuale è decisa dal Consiglio Nazionale del C.I.C.
- Il Consiglio Direttivo, per esigenze di
bilancio, può proporre la modifica della quota sociale. La
delibera va assunta con la maggioranza dei due terzi del
Consiglio Nazionale ed ha effetto a decorrere dall’anno
finanziario successivo.
- Ogni eventuale contributo, in misura
fissa o percentuale, in situazioni straordinarie può essere
deliberato dal Consiglio Direttivo.
- Gli organismi ed enti morali affiliati
sono esentati dal pagamento della quota sociale (a fronte del
mancato godimento del diritto di voto e dell’elettorato attivo e
passivo)
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Articolo 5 – Diritti |
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I Legali rappresentanti delle
Società od Associazioni o i loro Delegati temporanei, in regola con
il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a: |
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- prendere parte alle adunanze del
Consiglio Nazionale ed esprimere il loro voto;
- prendere parte alle adunanze del
Consiglio Direttivo ed esprimere il loro voto, se eletti;
- eleggere, secondo quanto previsto
nell’Art.4 del Regolamento comma 1, il Vice Presidente
(Presidente Designato), a maggioranza qualificata dei 2/3, e, a
maggioranza semplice, i Membri del Consiglio Direttivo, i
Revisori dei Conti ed i Membri della Commissione di Garanzia;
- rappresentare, con non più di 3 deleghe,
altre Società od Associazioni aderenti al C.I.C. Nel Consiglio
Direttivo, invece, non sono ammesse deleghe;
- partecipare gratuitamente ad eventuali
lavori congressuali o Corsi di aggiornamento e ad ogni altra
attività culturale e scientifica del Collegio;
- ricevere le eventuali pubblicazioni del
Collegio.
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Articolo 6 - Morosità |
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- I Rappresentanti legali o i loro
Delegati temporanei di Società od Associazioni possono
esercitare il diritto di voto solo se in regola con il pagamento
della quota sociale, almeno fino all’anno solare precedente.
Dopo due anni di morosità la Società od Associazione viene
dichiarata decaduta con delibera del C.D.
- La Società od Associazione decaduta per
morosità può essere successivamente riammessa per semplice
delibera del C.D. previo pagamento di tutte le quote sociali
insolute ovvero può presentare domanda di nuova ammissione
secondo quanto stabilito dall’Art. 3 del Regolamento.
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Articolo 7 - Revoca |
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- Il Consiglio Nazionale può revocare, per gravi motivi e su
proposta del C.D., lo status di Socio ad una Società od
Associazione.
- Sulla proposta di revoca il C.D. delibera con la maggioranza
dei 2/3, previa istruttoria della Commissione di garanzia.
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ORGANI |
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Articolo 8 -
Consiglio Nazionale |
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- Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai
Legali rappresentanti pro tempore delle singole Società od
Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del
Consiglio Direttivo delle rispettive Società. I Membri del
Consiglio Nazionale durano in carica per la durata del mandato
di legale rappresentanza nelle rispettive Società od
Associazioni. Successivamente subentreranno automaticamente i
nuovi nominati od eletti.
- Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio
Nazionale, a norma dell’art. 5 dello Statuto, almeno una volta
l’anno; il Consiglio Nazionale può essere convocato su proposta
di almeno un quinto, calcolato secondo quanto disposto dall’Art.
4 comma 1 del Regolamento, delle Società od Associazioni
rappresentate nel Collegio.
- La prima e la seconda convocazione del Consiglio Nazionale
debbono essere effettuate mediante unico avviso, contenete
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo delle due
adunanze e l’elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici
giorni prima della prima convocazione.
- Un Rappresentante del Consiglio Nazionale può farsi
rappresentare in Assemblea da altro Membro del Consiglio
Direttivo della Società od Associazione di appartenenza,
mediante delega scritta.
- Il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente (Presidente
designato), il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la
Commissione di garanzia secondo le modalità previste nell’Art.5
del Regolamento.
- Il Consiglio Nazionale elegge ogni due anni otto Consiglieri
scelti tra i Candidati designati dalle Società afferenti al
Collegio, secondo le modalità previste nell’Art.5 del presente
Regolamento.
- 7. Sono eletti componenti del Consiglio Direttivo gli otto
Membri del Consiglio Nazionale, che hanno riportato il maggior
numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una
diversa specialità.
- I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare
candidature per l’elezione al Consiglio Direttivo, senza per
questo vincolare la volontà sovrana del Consiglio Nazionale.
- Il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei
Conti e la Commissione dei Garanti durano in carica due anni e
non sono rieleggibili come rappresentanti della stessa Società.
- Il Vice Presidente (Presidente designato) del biennio
precedente diventa Presidente del C.I.C. e dura in carica due
anni. Non è rieleggibile come rappresentante della stessa
Società.
- Il Consiglio Nazionale verifica ed approva la eventuale
suddivisione delle Società aderenti al CIC in “Gruppi omogenei”
(“cluster”) per affinità specialistica, per particolari ragioni
di opportunità operativa in ambiti particolari e specifici, su
proposta del C.D.
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Articolo 9 -
Consiglio Direttivo |
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- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice
Presidente (Presidente designato) e da 8 Consiglieri.
- Il C.D. è validamente costituito con la presenza della
maggioranza assoluta dei Membri aventi diritto al voto ed assume
le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti,
salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le
proposte di revoca dello status di Socio del Collegio, e per le
proposte di modifica della quota sociale, che devono essere
approvate dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale.
- Il C.D. approva e modifica il Regolamento attenendosi alle
norme contenute nello Statuto.
- Il C.D., in caso di impedimento del Presidente, ne affida ad
interim le funzioni al Vicepresidente (Presidente designato).
- In caso d’ impedimento del Segretario Generale o del
Segretario Tesoriere il C.D. ne affida ad interim le funzioni ad
un Consigliere.
- Il C.D. attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale,
assume tutte le decisioni organizzative, amministrative,
gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria
necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella
scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Il C.D.
adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e
dell’immagine del Collegio.
- E’ Membro di diritto del C.D. il Past President, con diritto
di voto.
- Per particolari ragioni di opportunità operativa, il C.D.
può proporre ed organizzare la suddivisione delle Società
aderenti al CIC in “Gruppi omogenei” (“cluster”) per affinità
specialistica, cui delegare la rappresentanza di area
specialistica nell’ambito di contrattazioni o di studio di
particolari problematiche. Il C.N. ratificherà tale
organizzazione operativa nella prima riunione utile.
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Articolo 10 -
Presidente |
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- Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, ogni
due anni, il Consiglio Nazionale elegge il Vice Presidente
(Presidente designato), con criteri di alternanza
universitaria-ospedaliero, secondo la modalità previste
dall’Art. 5 del Regolamento. Alla scadenza del suo mandato di
due anni, il Vice Presidente (Presidente designato) diventa
Presidente per il successivo biennio. Il Presidente non è
rieleggibile. Un Rappresentante della stessa Società non può
essere rieletto Presidente se non dopo quattro mandati.
Solo in prima applicazione del presente Regolamento il C.N.
eleggerà anche il Presidente con elezione diretta.
- Il Presidente rappresenta il Collegio
come legale Rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo ed
il Consiglio Nazionale, è responsabile della ordinaria
Amministrazione e delle attività societarie, firma i mandati di
pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli atti
ufficiali.
- Il Presidente può delegare la firma
concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario
Tesoriere.
- Il Presidente dispone il calendario e
l’ordine del giorno delle riunioni del C.D., da comunicare agli
altri Membri, almeno una settimana prima della data fissata;
convoca e presiede il Consiglio Nazionale al quale relaziona
sullo stato e l’attività del Collegio, almeno una volta
all’anno; presiede le Commissioni, eventualmente istituite dal
Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Nazionale.
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Articolo 10 BIS -
Presidente emerito |
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- Al termine del mandato al Past President può essere
conferito il titolo di Presidente Emerito su proposta ed
approvazione del consiglio direttivo.
Il Presidente Emerito può partecipare, su convocazione, alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
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Articolo 11 - Ufficio di Presidenza |
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- L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in
carica, dal Vice-Presidente (Presidente designato), dal
Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere. Esso viene
convocato dal Presidente, quando necessario, per argomenti di
gestione ordinaria e straordinaria. Le relative decisioni
dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente
ratificate dal
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Articolo 12 -
Segretario Generale |
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- A norma dell’art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo
elegge tra i suoi Membri, con alternanza universitaria ed
ospedaliera rispetto al Presidente, un Segretario generale.
- Il Segretario Generale:
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- collabora con il Presidente nella predisposizione
dell’O.d.G. del C.D. e del C.N.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D. e del C.N.;
- redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.N. e
del C.D.
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Articolo 13 -
Segretario Tesoriere |
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- A norma dell’art. 9 dello Statuto il Consiglio Direttivo
elegge tra i suoi Membri il Segretario Tesoriere.
- Il Segretario Tesoriere:
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- vigila sulla contabilità della Società;
- provvede alla conservazione delle scritture contabili;
- compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale
della Società che, previa controfirma dei Revisori dei conti,
vanno approvati dal Consiglio Nazionale.
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- Per l’espletamento delle sue funzioni il Segretario
Tesoriere può avvalersi dell’opera di studi commercialisti e di
studi fiscalisti indicati dal C.D.
- Il Segretario Tesoriere firma gli atti
di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal
Presidente, previa autorizzazione del C.D. Può, altresì, firmare
gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o
vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su
delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva
autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei Revisori dei
Conti.
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Articolo 14 -
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 Membri effettivi
e 1 supplente, eletti dal Consiglio Nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla ed approva i bilanci
del Collegio Italiano dei Chirurghi. |
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Art. 15 - Commissione
di Garanzia
La Commissione di garanzia, ispirata ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, è composta dal Past President del collegio, che la presiede
e da due membri eletti tra i rappresentanti del consiglio nazionale.
La Commissione di Garanzia è deputata alle funzioni di esame,
vigilanza e giudizio delle
attività del Collegio, secondo l’art. 13 dello Statuto. |
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PATRIMONIO , RINUNCIA
e SCIOGLIMENTO |
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Articolo 16 -
Patrimonio
Il Patrimonio del CIC è costituito, ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, esclusivamente dalle quote versate annualmente dalle
singole Società o dalle Associazioni, dai contributi volontari, dai
lasciti, dalle donazioni o da proventi derivanti da prestazioni rese
a terzi. |
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Art. 17 - Rinuncia o
scioglimento del Collegio Italiano dei Chirurghi
La rinuncia di ciascuna Società od Associazione alla partecipazione
al Collegio e lo scioglimento del Collegio sono possibili nel
rispetto degli art. 15 e 16 dello Statuto. |
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Il presente Regolamento è
stato approvato, all’unanimità, nell’Assemblea del Consiglio
Nazionale tenutasi in Roma il 28 Giugno 2013. Le modifiche
successive al testo sono state apportate ed approvate dal C.D. del
30 Novembre 2015. |
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