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ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.
STATUTO C.I.C.
Articolo 1
Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) è un ente
morale apolitico, senza fini di lucro, con sede in Roma, Viale
Tiziano 19, finché la SIC farà parte del CIC.
Se non interverranno proroghe, il Collegio cesserà il trentuno
dicembre duemilanovantanove (31.12.2099).
Articolo 2
Scopo del Collegio è quello di contribuire a migliorare i livelli di
cura dei Pazienti e di promuovere gli interessi scientifici,
culturali ed organizzativi dell'area chirurgica.
Il Collegio tutela la dignità professionale e i legittimi interessi
di categoria e gli aspetti giuridici e medico-legali. Il Collegio
svolge una costante azione presso le pertinenti sedi istituzionali,
anche attraverso i mezzi d'informazione, con l'intento di migliorare
la qualità dei livelli organizzativi, in considerazione della
peculiarità del lavoro chirurgico.
Articolo 3
Il Collegio è costituito dalle Società ed Associazioni di Chirurgia
a carattere nazionale che mantengono la loro piena autonomia
scientifica, amministrativa e di legale rappresentanza.
Le singole Società ed Associazioni costituiscono il Collegio in
maniera paritetica.
La composizione del C.I.C. potrà essere modificata nel tempo con
l'adesione di altre Società ed Associazioni Scientifiche Chirurgiche
a carattere nazionale che ne faranno richiesta, dopo accettazione da
parte del Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata in
prima votazione e qualora non si raggiungano i 2/3 (due terzi),
nella ulteriore successiva votazione si delibererà a maggioranza
semplice. L'accettazione della nuova Società, valida con effetto
immediato dal punto di vista operativo, sarà ratificata
successivamente dal C.N. a maggioranza semplice.
Potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti
morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto
di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di
quota annuale.
Articolo 4
Sono organi del C.I.C. il Consiglio Nazionale (C.N.), il Consiglio
Direttivo (C.D.), il Presidente ed i Revisori dei Conti, la
Commissione di Garanzia.
Articolo 5
Il Consiglio Nazionale (C.N.) è permanente ed è composto dai legali
rappresentanti pro-tempore delle singole Società o da loro delegati
che fanno parte dei Consigli Direttivi delle rispettive Società. I
membri del C.N. durano in carica per la durata del mandato di legale
rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni;
successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati.
Il C.N elegge fra i suoi membri il Presidente, il Consiglio
Direttivo ed i Revisori dei Conti e la Commissione di Garanzia.
Il Presidente eletto dal C.N. assume la veste di Presidente
Designato e di vice presidente assumerà automaticamente l'incarico
di Presidente alla scadenza di mandato del Presidente in carica.
Approva i bilanci, ratifica l'ammissione di altre Società od
Associazioni già accettate dal C.D. e l'ammissione di organizzazioni
ed enti morali affiliati, nonché con la maggioranza di 2/3 (due
terzi) decreta le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del
Collegio.
Il C.N. delibera altresì la proroga del Collegio.
Il C.N. indica le linee programmatiche e verifica gli obiettivi
formulati nel rispetto degli ambiti e dell'autonomia delle singole
Società ed Associazioni componenti il Collegio.
Il C.N. è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno; in tale
occasione il C.N. discute ed approva il bilancio. Il C.N. può essere
convocato da un quinto delle rappresentanze del Collegio in seno al
C.N. stesso.
Il C.N. fissa la quota annuale da versare al Collegio da parte delle
Società ed Associazioni che lo compongono.
Al CN possono partecipare senza diritto di voto ed elettorato attivo
e passivo gli organismi ed enti morali affiliati.
Articolo 6
I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri
iscritti e a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi), il
Presidente, e a maggioranza semplice, i membri del C.D., i Revisori
dei Conti, e la commissione di garanzia, rappresentativi delle
diverse specialità.
Per l'elezione del Presidente, qualora non si raggiungano i 2/3 (due
terzi) nella prima votazione, nella ulteriore successiva si
delibererà a maggioranza semplice.
Ciascun partecipante alle riunioni del C.N. non potrà essere
portatore di più di tre deleghe.
Articolo 7
Il Presidente (designato), il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei
Conti e la Commissione di Garanzia durano in carica due anni,
indipendentemente dal mandato di legale rappresentante nelle
rispettive Società ed Associazioni.
Il Presidente, il Vice Presidente non sono rieleggibili nella stessa
carica.
I Consiglieri, i Revisori dei Conti, Commissione di Garanzia possono
essere rieletti per un secondo mandato se designati da società
diverse.
Articolo 8
Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei
Chirurghi (C.I.C.). Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio
Nazionale con un biennio di anticipo, nel ruolo di Vice Presidente e
Presidente Designato, con criteri di alternanza
universitari-ospedalieri.
Una stessa Società non può esprimere il Presidente per una seconda
volta se non dopo 4 mandati.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno una
volta l'anno e stabilisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente convoca
altresì il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno,
fissandone l'Ordine del Giorno. Egli provvede unitamente al C.D.
all'ordinaria amministrazione, ed attua insieme al Segretario
Generale le delibere.
Il Presidente, in accordo con il Segretario Tesoriere, presenta al
C.N. il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione. Il
Presidente può delegare a rappresentarlo solamente un membro del
C.D..
Nel caso di impedimento protratto, dimissioni o decesso, il
Presidente viene sostituito dal Vice Presidente (Presidente
designato).
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri e dal Vice
Presidente (Presidente Designato), rappresentanti di diverse
specialità, eletti dal C.N. tra i suoi componenti, oltre che dal
Presidente e dal Past President, e nomina fra i suoi membri un
Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi
istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività del
Collegio, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento ed
adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare
gli obiettivi del Collegio.
Il Consiglio Direttivo approva il regolamento attuativo dello
statuto
Alle riunioni del C.D. partecipa con diritto di voto il Past
President e possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti
Emeriti.
Articolo 10
Il Segretario Generale:
- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D.;
- redige verbali delle riunioni del C.N. e del C.D. e provvede alla
loro custodia;
Articolo 11
Il Segretario Tesoriere è depositario dei beni e dei documenti
contabili, predispone e presenta il bilancio al Consiglio Nazionale
previa approvazione dei Revisori dei Conti e può essere delegato dal
Presidente per la firma su conti correnti, bonifici bancari, etc..
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri
effettivi e un supplente, eletti dal Consiglio Nazionale con gli
stessi criteri del Presidente. Esso controlla ed approva i bilanci
del Collegio.
Articolo 13
La Commissione di Garanzia è composta dal Past President uscente del
Collegio, che la presiede, e da due membri eletti tra i
rappresentanti del C.N.
Essa è deputata all'esame di tutte le controversie che possano
sorgere in seno al Collegio e vigila affinché il Collegio stesso non
leda gli interessi legittimi e l'onorabilità delle singole Società
ed Associazioni.
Articolo 14
Il patrimonio del C.I.C. è costituito dalle quote annualmente
versate dalle Società ed Associazioni componenti il Collegio, dai
contributi volontari, dai lasciti e dalle donazioni, nonché dai
proventi per le prestazioni rese a terzi. Le quote associative
versate annualmente non sono trasmissibili e rivalutabili.
Articolo 15
Ciascuna Società od Associazione può rinunciare alla sua
partecipazione al Collegio dandone notizia scritta attraverso il suo
legale rappresentante. Il C.N. può decidere per gravi motivi
l'esclusione dal Collegio di una di queste, previo parere della
Commissione di Garanzia.
Il C.N. decide l'esclusione dal Collegio di una Società o
Associazione, per morosità della stessa nel pagamento della quota di
iscrizione al C.I.C. secondo le norme previste nel regolamento
Articolo 16
Nel caso il C.N. decidesse lo scioglimento del Collegio, il C.D.
provvederà a nominare un liquidatore, specificandone i poteri
conferiti, la durata dell'incarico e l'onorario previsto. In Caso di
fondi residui, questi saranno devoluti ad istituzioni di beneficenza
o con finalità analoghe a quelle del CIC.
Articolo 17
Per quanto non previsto dagli articoli del presente statuto valgono
le norme del regolamento e le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Il Presente Statuto è stato approvato, all’unanimità,
nell’Assemblea del Consiglio Nazionale tenutasi in Roma l 11
Novembre 2015,
e sarà ratificato presso lo studio notarile Gallori e Gasperini in data
da confermare. |
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